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Sharenting, il Garante ribadisce: le foto dei figli sui social richiedono il consenso di entrambi i genitori

Pubblicare sui social network immagini dei propri figli minori senza il consenso dell’altro genitore costituisce un trattamento illecito di dati personali. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 314 del 29 aprile 2026, intervenendo in una controversia tra genitori separati relativa alla diffusione di fotografie dei figli infraquattordicenni su Facebook.

Il caso nasce dal reclamo presentato da un padre che contestava la pubblicazione, da parte della madre, di immagini dei figli minori sui propri profili social. Secondo il reclamante, tale pratica di “sharenting” – ossia la condivisione online di contenuti relativi ai figli – espone i minori a rischi non trascurabili, compromettendone la futura autodeterminazione digitale e aumentando la possibilità di utilizzi impropri delle immagini.

La madre aveva sostenuto che le fotografie ritraevano i figli in contesti familiari ordinari, privi di contenuti lesivi o pregiudizievoli, e che la finalità della pubblicazione fosse esclusivamente affettiva e relazionale. A suo avviso, l’assenza del consenso dell’altro genitore non avrebbe dovuto determinare automaticamente l’illiceità del trattamento, soprattutto in mancanza di un danno concreto per i minori.

L’Autorità ha innanzitutto evidenziato che, laddove vi sia diffusione dei dati, non è reclamabile dal titolare la c.d. “esenzione domestica” di cui all’art. 2, par. 2 del Regolamento, in quanto la diffusione delle immagini su social network eccede la sfera strettamente privata e comporta la messa a disposizione del pubblico o di una platea indeterminata di destinatari.

L’Autorità ha poi respinto la linea difensiva della titolare, richiamando un orientamento ormai consolidato secondo cui la pubblicazione di immagini di minori sui social network costituisce un’attività che eccede l’ordinaria amministrazione e richiede pertanto il consenso preventivo di entrambi i genitori, anche nei casi di affidamento condiviso.

Particolarmente significativa è la posizione assunta dal Garante sul tema delle impostazioni di privacy dei social network. Secondo l’Autorità, la circostanza che il profilo sia accessibile a una cerchia ristretta di contatti non elimina la natura diffusiva del trattamento. I contenuti pubblicati possono infatti essere condivisi, salvati o inoltrati da altri utenti e il profilo stesso può essere modificato in qualsiasi momento, passando da privato a pubblico. Per questo motivo non può essere considerata una garanzia sufficiente a tutela dei minori.

Nel provvedimento viene inoltre richiamato il principio, sancito dal GDPR e dalla normativa nazionale, secondo cui i minori meritano una protezione rafforzata in ragione della loro particolare vulnerabilità e della minore consapevolezza dei rischi connessi alla circolazione dei dati personali online. Per i minori di quattordici anni, la disciplina italiana richiede infatti che le decisioni sul trattamento dei dati siano assunte da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Accertata l’assenza del consenso del padre, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento e ha vietato alla madre ogni ulteriore pubblicazione delle immagini dei figli sui social network senza il consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale. Contestualmente è stato adottato un provvedimento di ammonimento, ritenuto proporzionato in considerazione dell’assenza di precedenti violazioni a suo carico.

La decisione conferma un orientamento sempre più rigoroso nei confronti dello sharenting. Il messaggio è chiaro: il diritto dei genitori a condividere momenti della vita familiare online incontra un limite preciso nell’interesse superiore del minore e nella necessità di proteggerne l’identità digitale. La pubblicazione di fotografie dei figli sui social non può essere considerata una scelta individuale del singolo genitore, ma richiede una valutazione condivisa da entrambi i titolari della responsabilità genitoriale.

Avv. Juri Monducci