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La pubblicazione di immagini di persone, tra legge sul diritto d’autore e disciplina in materia di protezione dei dati personali

Quando si può pubblicare o diffondere una fotografia che ritrae una persona riconoscibile? La risposta non è sempre immediata, perché l’uso dell’immagine altrui richiede una valutazione che tenga conto, insieme, della tutela civilistica del ritratto, della disciplina sul diritto d’autore e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il diritto all’immagine trova tutela anzitutto nell’art. 10 del Codice civile, che vieta l’esposizione o la pubblicazione dell’immagine di una persona fuori dai casi consentiti dalla legge, oppure con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei congiunti.

A questa tutela si affianca quella prevista dalla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore (l.d.a.). L’art. 96 l.d.a. prevede, come regola generale, che il ritratto di una persona non possa essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso dell’interessato, salve le eccezioni previste dalla legge.

Tale consenso può essere formalizzato mediante una liberatoria scritta, nella quale è opportuno indicare con chiarezza gli usi autorizzati. La liberatoria non comporta la cessione del diritto all’immagine, ma consente l’utilizzo della fotografia nei limiti di tempo, luogo, finalità e modalità ivi previsti, e da parte dei soli soggetti autorizzati.

È opportuno distinguere questo profilo dall’eventuale autorizzazione del fotografo o del titolare dei diritti sulla fotografia. La liberatoria riguarda il diritto all’immagine della persona ritratta; la licenza d’uso della fotografia attiene invece ai diritti sulla fotografia come opera o come fotografia protetta dalla legge sul diritto d’autore. I due piani possono coesistere, insomma, ma non si sovrappongono: disporre del diritto di utilizzare una fotografia non significa, di per sé, essere autorizzati a pubblicare l’immagine della persona ritratta.

La necessità del consenso si collega alla riconoscibilità della persona rappresentata. La tutela dell’immagine, peraltro, non riguarda soltanto il volto o le sembianze fisiche in senso stretto, ma può comprendere anche elementi idonei a evocare o identificare una determinata persona, come abbigliamento, accessori, trucco o altri segni distintivi.

Una particolare cautela è richiesta quando le fotografie ritraggono minori. In tali casi, la pubblicazione o diffusione dell’immagine richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Regole specifiche sono previste anche dopo la morte della persona ritratta, con riferimento ai familiari indicati dalla legge sul diritto d’autore.

L’art. 97 l.d.a. individua alcune ipotesi in cui il consenso della persona ritratta non è necessario. Ciò accade, in particolare, quando la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà della persona o dall’ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, oppure quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Tali eccezioni devono tuttavia essere interpretate con cautela. La notorietà della persona o il fatto che la fotografia sia stata scattata in un luogo pubblico non sono, da soli, sufficienti a giustificarne in ogni caso la divulgazione. Occorre che l’uso dell’immagine sia sorretto da un effettivo interesse pubblico all’informazione. La notorietà del soggetto, inoltre, non legittima la divulgazione di aspetti della sua vita privata quando risulti la volontà di mantenerli riservati. Allo stesso modo, può risultare illecito l’utilizzo dell’immagine di una persona estrapolata dal contesto pubblico in cui era stata ripresa, quando ciò alteri il significato originario dello scatto o determini un uso non giustificato dal contesto.

Anche quando ricorre una delle eccezioni previste dalla legge, il ritratto non può essere esposto o messo in commercio se ciò arreca pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta. Resta inoltre escluso, in assenza di una specifica autorizzazione, l’utilizzo dell’immagine per finalità meramente commerciali o pubblicitarie.

Alla tutela del diritto all’immagine si aggiunge quella prevista dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. La raccolta, conservazione, pubblicazione o diffusione di fotografie che consentano di identificare una persona costituisce infatti un trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003.

Le fotografie che ritraggono persone riconoscibili comportano normalmente il trattamento di dati personali comuni. In alcuni casi, tuttavia, l’immagine può rivelare o essere utilizzata per trattare informazioni riconducibili alle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 GDPR, come convinzioni religiose, opinioni politiche, appartenenza sindacale, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

Non ogni fotografia dalla quale siano astrattamente desumibili elementi ulteriori determina, di per sé, un trattamento di categorie particolari di dati. La qualificazione dipende dal contenuto dell’immagine, dal contesto della pubblicazione e dalle finalità perseguite dal titolare del trattamento. Quando però l’immagine rivela, o viene utilizzata per trattare, informazioni riconducibili all’art. 9 GDPR, occorre individuare una specifica condizione di liceità per tale trattamento.

In tali ipotesi, la sola liberatoria all’utilizzo dell’immagine può non essere sufficiente. Nella prassi, soprattutto in assenza di altre basi giuridiche chiaramente applicabili, può rendersi necessario acquisire un consenso esplicito dell’interessato, formulato in modo distinto e preferibilmente documentato per iscritto, così da chiarire che l’autorizzazione riguarda anche il trattamento delle specifiche informazioni desumibili dall’immagine. Questa valutazione resta necessaria anche quando l’utilizzo del ritratto sembri rientrare in una delle eccezioni previste dall’art. 97 della legge sul diritto d’autore.

Indipendentemente dalla necessità del consenso, occorre inoltre verificare gli obblighi informativi applicabili e fornire alla persona ritratta, ove necessario, le informazioni sul titolare del trattamento, sulle finalità perseguite e sulle modalità con cui le immagini saranno trattate, in conformità agli artt. 12 e seguenti del GDPR.

In conclusione, prima di utilizzare fotografie che ritraggono persone riconoscibili, è necessario svolgere una valutazione caso per caso. Occorre verificare se il soggetto sia identificabile, se sia necessario acquisire una liberatoria, se ricorra una delle eccezioni previste dalla legge sul diritto d’autore, se l’uso dell’immagine sia coerente con la finalità perseguita e se il trattamento dei dati personali sia conforme alla normativa applicabile. Solo questa valutazione complessiva consente di utilizzare l’immagine nel rispetto congiunto del diritto all’immagine, del diritto d’autore e della disciplina in materia di protezione dei dati personali.