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Diritto all’oblio: le indicazioni operative dell’EDPB per la gestione delle richieste di deindicizzazione

Le Linee Guida 5/2019 dell’European Data Protection Board (EDPB) rappresentano ancora oggi il principale punto di riferimento per comprendere come debbano essere gestite le richieste di deindicizzazione rivolte ai motori di ricerca ai sensi dell’art. 17 GDPR, ragione per cui il Comitato Europeo ha ritenuto opportuno pubblicare una sintesi delle predette Linee Guida.

Il documento chiarisce anzitutto un aspetto spesso frainteso: il diritto all’oblio, nel contesto dei motori di ricerca, non coincide con la cancellazione dell’informazione dalla rete. La deindicizzazione comporta infatti la rimozione del collegamento dai risultati ottenuti attraverso una ricerca effettuata sul nome dell’interessato, mentre il contenuto originario può continuare a rimanere pubblicato sul sito che lo ospita.

L’EDPB individua sei possibili basi giuridiche che possono legittimare una richiesta di deindicizzazione. Tra queste assumono particolare rilievo, nella pratica, l’obsolescenza delle informazioni, l’illiceità del trattamento e l’esercizio del diritto di opposizione da parte dell’interessato. Proprio quest’ultimo rappresenta uno degli elementi più innovativi del GDPR rispetto al precedente quadro normativo.

Secondo il Board, quando l’interessato si oppone al trattamento per motivi connessi alla propria situazione particolare, il bilanciamento non parte più da una posizione neutrale. L’onere di dimostrare l’esistenza di motivi legittimi e cogenti per mantenere il risultato di ricerca ricade infatti sul gestore del motore di ricerca. In altre parole, la presunzione opera a favore dell’interessato e il mantenimento del link deve essere adeguatamente giustificato.

Particolarmente significativa è anche la tutela riservata ai minori. I dati personali raccolti quando l’interessato era minorenne beneficiano di una protezione rafforzata e costituiscono normalmente un elemento favorevole all’accoglimento della richiesta di deindicizzazione. L’EDPB richiama espressamente il principio secondo cui i minori meritano una specifica protezione con riferimento ai propri dati personali.

Le Linee Guida affrontano inoltre il tema delle eccezioni al diritto all’oblio. La più rilevante riguarda la libertà di espressione e di informazione. Il mantenimento del risultato di ricerca può risultare legittimo quando l’accesso all’informazione risponde a un interesse pubblico prevalente. In tale valutazione assumono rilievo diversi fattori: la natura delle informazioni, il loro grado di attualità, il ruolo pubblico eventualmente ricoperto dall’interessato e l’interesse della collettività a conoscere il fatto.

È proprio su questo terreno che si realizza il delicato bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali e diritto all’informazione. Come ricordato dall’EDPB, una figura pubblica coinvolta in vicende di rilevante interesse collettivo potrà più difficilmente ottenere la rimozione dei risultati di ricerca rispetto a un privato cittadino.

Dal punto di vista operativo, emerge un principio di particolare interesse per professionisti e imprese: la richiesta deve essere valutata con riferimento alla situazione concreta e attuale dell’interessato. Informazioni corrette al momento della pubblicazione possono diventare, con il trascorrere del tempo, non più necessarie, non aggiornate o sproporzionatamente pregiudizievoli rispetto alle finalità originarie del trattamento. In tali circostanze, la deindicizzazione può rappresentare uno strumento essenziale per ristabilire un equilibrio tra memoria digitale e tutela della persona.

La sintesi elaborata dall’EDPB confermano quindi che il diritto all’oblio non costituisce un diritto assoluto, ma un meccanismo di bilanciamento che richiede una valutazione caso per caso. Per titolari del trattamento, professionisti della compliance e operatori del settore digitale, la corretta gestione delle richieste di deindicizzazione rappresenta oggi un passaggio imprescindibile per garantire il rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza e minimizzazione che costituiscono il fondamento del GDPR.

Avv. Juri Monducci