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Il diritto d’autore e il geoblocking: il caso della pubblicazione del diario di Anne Frank

La pubblicazione online di un’opera di pubblico dominio in alcuni Paesi, ma ancora protetta in altri, pone il problema di conciliare la dimensione globale di Internet con la territorialità del diritto d’autore. A tale proposito, è di particolare interesse la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 9 luglio 2026, causa C‑788/24, nella quale la Corte ha affrontato il tema della pubblicazione online di un’edizione scientifica dei manoscritti di Anne Frank, in parte ancora tutelati dal diritto d’autore nei Paesi Bassi.

Oggi, infatti, Internet attribuisce potenzialmente a chiunque, a prescindere dalla sua ubicazione geografica, la possibilità di accedere alle opere dell’ingegno pubblicate online. Questa accessibilità potenzialmente globale rende difficile circoscrivere la diffusione online di un’opera ai soli territori nei quali essa può essere liberamente utilizzata. Per tali ragioni, da un lato sono stati sviluppati strumenti tecnici volti a limitare l’accesso alle opere, come ad esempio il geoblocking, che impedisce gli accessi in base alla posizione geografica degli utenti; dall’altro, il legislatore ha vietato, a determinate condizioni, l’elusione di efficaci misure tecnologiche di protezione.

Occorre ricordare, infatti, che la tutela della proprietà intellettuale, prevista anche dall’art. 17, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, deve necessariamente essere bilanciata con la libertà di informazione ed espressione, garantita dall’art. 11 della stessa Carta.

Nel caso di specie i fatti traevano origine dalla pubblicazione online, da parte di un’associazione belga, di un’edizione scientifica dei manoscritti di Anne Frank, liberamente consultabile a titolo gratuito. Il Fondo Anne Frank aveva lamentato, davanti all’autorità giudiziaria olandese, una violazione dei diritti patrimoniali d’autore che esso detiene su tali scritti. Infatti, mentre in altri Stati membri, tra cui il Belgio, le opere interessate sono ormai di pubblico dominio, nei Paesi Bassi parte di esse rimane protetta fino al 2037 in forza di disposizioni transitorie nazionali. In particolare, il Fondo Anne Frank sosteneva che, sebbene l’accesso dai Paesi Bassi al sito fosse limitato attraverso il geoblocking, l’eludibilità di tale misura attraverso le VPN, che consentono di far apparire la connessione come proveniente da un altro Paese, fosse sufficiente a configurare una comunicazione al pubblico non autorizzata nei Paesi Bassi.

Lo Hoge Raad, la Corte suprema dei Paesi Bassi, ha deciso di compiere un rinvio pregiudiziale alla CGUE rispetto ad alcuni punti controversi. In primo luogo, è stato richiesto alla Corte di chiarire se la pubblicazione online di un’opera costituisca una comunicazione al pubblico in un determinato Paese soltanto quando sia rivolta al pubblico di quel Paese e quali elementi rilevino a tal fine, comprese le misure tecnologiche adottate per limitare l’accesso. In secondo luogo, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se la mera possibilità per il pubblico di uno Stato membro di aggirare una misura come il geoblocking di un sito Internet sia sufficiente per configurare una comunicazione al pubblico in quello Stato. Infine, ha chiesto se, in tale eventualità, la comunicazione debba essere attribuita a chi pubblica l’opera oppure al fornitore del servizio VPN utilizzato per aggirare il blocco.

Esaminando congiuntamente le prime due questioni, la Corte di Giustizia ha stabilito che un soggetto che renda disponibile online a titolo gratuito un’opera di pubblico dominio in alcuni Stati membri, ma ancora tutelata in altri, impiegando misure tecnologiche efficaci per impedire l’accesso agli utenti che si trovano in questi ultimi, manifesta l’intenzione di circoscrivere il pubblico destinatario della comunicazione ai soli soggetti non interessati da tali misure. Di conseguenza, negli Stati efficacemente esclusi dall’accesso non si configura una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva 2001/29/CE.

A questo riguardo, la Corte, richiamando la propria giurisprudenza e la nozione di misura tecnologica efficace di cui all’art. 6, par. 3, della medesima direttiva, ha escluso che la sola possibilità che una misura possa essere elusa la renda, di per sé, inefficace e comporti quindi l’esistenza di una comunicazione al pubblico nello Stato interessato dal blocco.

La soluzione adottata dalla Corte è fondata sull’esigenza di assicurare un giusto equilibrio tra diritto d’autore e libertà di informazione ed espressione. Infatti, la decisione scongiura il rischio che sia impedita la pubblicazione online di un’opera ancora protetta in alcuni Paesi ma entrata nel dominio pubblico in altri. Esigere un blocco impossibile da aggirare rischierebbe di attribuire all’esclusiva effetti eccedenti il suo ambito territoriale, ostacolando la diffusione dell’opera anche dove la protezione è scaduta. D’altra parte, accontentarsi di un blocco soltanto apparente rischierebbe di svuotare la tutela nei Paesi in cui essa permane.

Quanto all’efficacia del geoblocking, risulta di particolare interesse il passaggio della sentenza in cui la CGUE, pur ritenendo in linea di principio efficace una misura conforme allo stato dell’arte e idonea a impedire gli accessi dai Paesi interessati, richiede al giudice nazionale di verificare in concreto la sussistenza di tali requisiti. Nel decidere in tal senso, la CGUE pone a carico di chi intenda pubblicare online un’opera ancora tutelata in alcuni Paesi e sappia o debba ragionevolmente sapere di tale protezione l’onere di adottare una misura che, sebbene possa essere elusa, sia comunque idonea rispetto all’obiettivo di impedire l’accesso da quei Paesi. Questa valutazione deve però rispettare il principio di proporzionalità, considerando anche i costi, la fattibilità tecnica e pratica e le restrizioni alle attività lecite dei terzi: non si tratta, dunque, di esigere in ogni caso la protezione tecnicamente più intensa. La Corte precisa, inoltre, che la dichiarazione dell’utente circa il Paese dal quale accede al sito non costituisce, di per sé, una misura efficace, poiché dipende interamente dalla sua sincerità.

Quanto alla terza questione, la Corte chiarisce che, qualora il geoblocking sia inefficace e si configuri una comunicazione al pubblico nello Stato in cui l’opera è ancora protetta, tale comunicazione è attribuibile a chi ha pubblicato l’opera, non al fornitore della VPN utilizzata per aggirare il blocco, la cui mera fornitura del servizio non costituisce, di per sé, un atto di comunicazione al pubblico.

In conclusione, la sentenza individua nel geoblocking efficace, pur non insuperabile, uno strumento per conciliare la territorialità del diritto d’autore con la diffusione online delle opere di pubblico dominio, senza imporre restrizioni sproporzionate al loro accesso.

Dott.ssa Camilla Tempestini