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Videosorveglianza e dignità della persona: i limiti della tecnologia nei luoghi di cura

Negli ultimi anni, la crescente digitalizzazione dei processi organizzativi e assistenziali ha indotto le strutture sanitarie a ricorrere sempre più diffusamente a strumenti tecnologici volti a rafforzare la sicurezza dei pazienti e a migliorare l’efficienza dei servizi. Questa evoluzione richiede un costante bilanciamento tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali della persona, con particolare riguardo alla dignità, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Nei luoghi di cura, tuttavia, l’impiego della tecnologia non può essere valutato soltanto in termini di efficienza organizzativa, ma deve tenere conto della particolare condizione di vulnerabilità dei pazienti. Tra gli strumenti che rendono più delicato questo bilanciamento rientrano i sistemi di videosorveglianza, il cui utilizzo interferisce direttamente con la sfera privata degli interessati. La loro adozione deve pertanto rispettare i principi di liceità, necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), evitando ingerenze eccessive nella vita privata delle persone riprese.

L’uso di sistemi di videosorveglianza implica inevitabilmente il trattamento di dati personali ai sensi del GDPR. Tali sistemi devono pertanto essere progettati e gestiti nel rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default. In ambito sanitario, le immagini possono inoltre rivelare, anche indirettamente, informazioni sullo stato di salute o sulla condizione personale degli individui ripresi, dando luogo al trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento. Il titolare del trattamento è dunque tenuto non soltanto a verificare la legittimità della finalità perseguita, ma anche ad accertare che il ricorso alle telecamere costituisca la soluzione meno invasiva concretamente praticabile. La videosorveglianza non può, infatti, trasformarsi in una forma generalizzata di controllo: deve rimanere una misura residuale, alla quale ricorrere soltanto quando non siano disponibili alternative ugualmente efficaci e più rispettose dei diritti degli interessati.

Il quadro di riferimento comprende anzitutto il Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010, i cui principi devono oggi essere letti alla luce della successiva disciplina europea e, in particolare, delle Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali mediante dispositivi video. Tali indicazioni confermano che la videosorveglianza deve soddisfare rigorosi requisiti di necessità, proporzionalità e adeguatezza e individuano specifici divieti per gli ambienti nei quali l’aspettativa di riservatezza è particolarmente elevata, quali servizi igienici, spogliatoi e cabine.

Su queste premesse, l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno dei servizi igienici deve ritenersi, in linea generale, incompatibile con i principi del GDPR. Poiché in tali ambienti l’aspettativa di riservatezza raggiunge il suo massimo grado, un monitoraggio visivo generalizzato comporterebbe un sacrificio sproporzionato della dignità e della vita privata della persona, in contrasto con i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione del trattamento.

Il Garante ha tuttavia individuato, con il provvedimento del 15 maggio 2013, un’eccezione rigorosamente circoscritta, ammettendo l’impiego di sistemi di ripresa durante la raccolta di campioni urinari nell’ambito di accertamenti medico-legali o di procedure aventi finalità probatorie, oltre che terapeutiche. In questi casi, la videosorveglianza può sostituire l’osservazione diretta da parte del personale sanitario, ma soltanto nel rispetto di garanzie stringenti. L’interessato deve poter scegliere tra il controllo mediante sistema video e la presenza di un operatore sanitario; le immagini devono essere esclusivamente visionate in tempo reale, con assoluto divieto di registrazione o conservazione; il locale deve essere destinato unicamente allo svolgimento della procedura; la visione, infine, deve essere riservata al personale sanitario debitamente autorizzato.

Al di fuori di queste circostanze eccezionali, le esigenze di sicurezza o di tutela dell’incolumità dei pazienti non possono giustificare il monitoraggio sistematico di ambienti caratterizzati da un livello così elevato di riservatezza. Né sarebbe sufficiente il consenso del paziente, che non può legittimare un trattamento incompatibile con i principi del GDPR, tanto più in un contesto nel quale la vulnerabilità dell’interessato può comprometterne la piena libertà di scelta.

Il problema presenta anche un profilo giuslavoristico nel caso in cui i servizi igienici siano accessibili al personale dipendente. In tale ipotesi, l’installazione di impianti di videosorveglianza si porrebbe in contrasto con l’articolo 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), oltre che con il principio di tutela della dignità del lavoratore.

Sono invece ammissibili gli impianti collocati nelle aree di transito, quali ingressi e corridoi, purché siano giustificati da concrete esigenze organizzative o di sicurezza e configurati in modo da impedire la ripresa dei locali riservati. Considerato l’elevato rischio che il trattamento può comportare per i diritti e le libertà degli interessati, la struttura sanitaria dovrà inoltre valutare, caso per caso, la necessità di effettuare una Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35 del GDPR.

Il mancato rispetto della disciplina può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 83 del GDPR, l’obbligo di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 82 del Regolamento e, nei casi più gravi, possibili profili di responsabilità penale.

Il criterio di fondo è dunque chiaro: nei luoghi di cura, la tecnologia deve rimanere uno strumento al servizio della persona, senza trasformarsi in un mezzo di compressione dei suoi diritti fondamentali. Anche concrete esigenze di sicurezza non possono prevalere sulla dignità, sull’intimità e sulla libertà individuale negli spazi destinati all’igiene personale, nei quali il diritto alla riservatezza costituisce un limite invalicabile all’impiego delle tecnologie di controllo.

Avv. Adele Bava